Sez. 2, Sentenza n. 1901 del 07/10/1977 Ud. (dep. 18/02/1978) Rv. 137990 - 01
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - GIUDICE NATURALE - NOZIONE - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DELLA EFFICACIA IMMEDIATA DELLE NORME PROCESSUALI PENALI - ESCLUSIONE.*
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - GIUDICE NATURALE - NOZIONE - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DELLA EFFICACIA IMMEDIATA DELLE NORME PROCESSUALI PENALI - ESCLUSIONE.*
Il fondamentale principio della immediata efficacia delle norme che regolano il processo penale, specificamente per cio che attiene alla Competenza, non risulta in contrasto con quello della precostituzione del giudice naturale, dovendosi quest'ultimo principio intendere nel senso che l'istituzione degli uffici giudiziari e regolata dalla legge e che nessuno puo essere giudicato da un organo istituito successivamente al fatto. (Conf mass n 131388).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 25 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 29 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)