Sez. 1, Sentenza n. 8545 del 30/04/1984 Ud. (dep. 17/10/1984) Rv. 166098 - 01
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - IN GENERE - ILLEGITTIMITÀ CONSEGUENZIALE - DI NORMA PROCESSUALE - EFFETTI - SUI PROCEDIMENTI IN CORSO.*
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - IN GENERE - ILLEGITTIMITÀ CONSEGUENZIALE - DI NORMA PROCESSUALE - EFFETTI - SUI PROCEDIMENTI IN CORSO.*
La pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma processuale preclude la possibilità di applicazione della normativa solo in ordine ai rapporti giuridici non ancora posti in essere alla data della pronuncia di incostituzionalità: i rapporti e gli Atti precedenti a tale pronuncia, secondo il principio del "tempus regit actum" restano conformi alla legge e vanno considerati legittimi qualora siano stati posti in essere in applicazione ed in conformità delle norme vigenti all'epoca della loro formazione. (V mass n 140247; (V mass n 140246; (V mass n 138236; (V mass n 137990; (V mass n 137633; (V mass n 121030).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge Cost. 09/02/1948 num. 1 art. 1 PENDENTE, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)