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Sez. 3, Sentenza n. 3071 del 16/11/1960 (Rv. 881727 - 01)

SOCIETÀ - LIQUIDAZIONE - CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE - PRESUPPOSTO - MANCANZA - EFFETTI - SOPRAVVIVENZA FINO ALLA EFFETTIVA ESTINZIONE DEI DEBITI - FATTISPECIE IN TEMA DI LEGITTIMAZIONE. VENDITA - MERCE DA IMPORTARE - LICENZA D'IMPORTAZIONE - INEFFICACIA DEL NEGOZIO - CONSEGUENZE. OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - 'CONDICIO IURIS' - MANCATO AVVERAMENTO - RISOLUZIONE - RISARCIMENTO DEI DANNI - ESTREMI. OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - CONDIZIONE - AVVERAMENTO PER COLPA DELLA PARTE - ESTREMI. PROVA TESTIMONIALE - DIVIETO DI TESTIMONIANZA - INOSSERVANZA - NON RILEVABILITÀ D'UFFICIO. PROVA TESTIMONIALE - CAPACITÀ A TESTIMONIARE - MANDATARIO - LIMITI. VENDITA - INADEMPIMENTO - DETERMINAZIONE DEL DANNO - PREZZO CORRENTE - DIFFERENZA DAL PREZZO CONVENUTO - PRESUNZIONE ASSOLUTA -PROVA CONTRARIA - INCENSURABILITÀ. PROCEDIMENTO CIVILE - PROPOSTA DI BONARIA COMPOSIZIONE NON ACCETTATA - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALTRUI - INSUSSISTENZA.
Stato
decisa il 1960-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/881727-01

SOCIETÀ - LIQUIDAZIONE - CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE - PRESUPPOSTO - MANCANZA - EFFETTI - SOPRAVVIVENZA FINO ALLA EFFETTIVA ESTINZIONE DEI DEBITI - FATTISPECIE IN TEMA DI LEGITTIMAZIONE. VENDITA - MERCE DA IMPORTARE - LICENZA D'IMPORTAZIONE - INEFFICACIA DEL NEGOZIO - CONSEGUENZE. OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - 'CONDICIO IURIS' - MANCATO AVVERAMENTO - RISOLUZIONE - RISARCIMENTO DEI DANNI - ESTREMI. OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - CONDIZIONE - AVVERAMENTO PER COLPA DELLA PARTE - ESTREMI. PROVA TESTIMONIALE - DIVIETO DI TESTIMONIANZA - INOSSERVANZA - NON RILEVABILITÀ D'UFFICIO. PROVA TESTIMONIALE - CAPACITÀ A TESTIMONIARE - MANDATARIO - LIMITI. VENDITA - INADEMPIMENTO - DETERMINAZIONE DEL DANNO - PREZZO CORRENTE - DIFFERENZA DAL PREZZO CONVENUTO - PRESUNZIONE ASSOLUTA -PROVA CONTRARIA - INCENSURABILITÀ. PROCEDIMENTO CIVILE - PROPOSTA DI BONARIA COMPOSIZIONE NON ACCETTATA - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALTRUI - INSUSSISTENZA.

La chiusura delle operazioni di liquidazione e lo adempimento della formalità conseguenziale, prescritta dalla legge, della cancellazione della società dal registro delle imprese non producono l'Estinzione della società stessa, sia questa di capitali o di persone, fino a quando non siano estinti i rapporti di credito o di debito verso i terzi e fino a quando, in particolare, siano ancora pendenti contestazioni giudiziali con uno o più creditori della società; pertanto, qualora, in pendenza di lite, siano intervenute la chiusura delle operazioni di liquidazione e la cancellazione della società dal registro delle imprese legittimata a proporre il ricorso per Cassazione è la società in persona del suo liquidatore. Il contratto di compravendita di merce da importarsi dall'estero è subordinato nella sua efficacia, e non nella sua validità, alla concessione della licenza amministrativa d'importazione da parte degli organi pubblici competenti; tale condizione sospensiva, di diritto o legale, non agisce diversamente da una condizione sospensiva di fatto o volontaria. La disciplina dell'art. 1359 cod.civ., regolante gli effetti del mancato avveramento della condizione per fatto imputabile alla parte, è inapplicabile al mancato avveramento di una condicio iuris sospensiva. In tal caso, benché il contratto sia rimasto inefficace per il mancato avveramento della condizione, può essere richiesta la risoluzione giudiziale del contratto in danno della parte colpevole, con la conseguente condanna di questa al risarcimento dei danni. L'inadempimento della parte, che, col fatto proprio, abbia cagionato il mancato avveramento della condizione sospensiva, consiste nella violazione dell'Obbligo contrattuale di comportarsi secondo buona fede in pendenza della condizione, al fine di mantenere integre le ragioni dell'altra parte. Tale Obbligo costituisce una specificazione di quello più generale, imposto dalla legge ai contraenti, di comportarsi secondo correttezza nell'esecuzione delle obbligazioni, ma assume un significato particolare se considerato nell'ambito dell'aspettativa di avveramento della condizione, configurandosi come necessità di non influire sul libero corso della pendenza, diminuendo la dose di incertezza dell'evento condizionante. La nullità della testimonianza derivante dall'incapacità a deporre sancita dall'art. 246 cod.proc.civ. non è rilevabile di ufficio dal giudice ed è sanata se nessuna eccezione sia stata prospettata all'atto dell'assunzione del teste o nella prima difesa successiva. Il procuratore ad negotia, e, in genere, il mandatario di una delle parti in causa, non sono, di regola, incapaci di testimoniare in quei giudizi che interessano la parte che loro ha conferito la procura o il mandato per una determinata attività negoziale, ma per la sussistenza di tale incapacità è necessario che essi si presentino titolari in proprio di un interesse personale ed attuale, idoneo a legittimare una loro partecipazione al giudizio, quale l'interesse derivante dalla contestazione del diritto alla provvigione o dalla prospettazione di una responsabilità del mandatario verso il mandante per la cattiva condotta e per il non felice esito dell'affare. Nel caso di inadempimento del contratto di vendita tra i danni dovuti dalla parte inadempiente deve essere considerata in via primaria l'eventuale differenza tra il valore obiettivo, intrinseco della cosa, e il prezzo contrattuale di esso alla scadenza, in quanto tale differenza sia in pregiudizio della parte adempiente. Se, poi, la cosa ha un prezzo corrente, la prova del danno, costituito dall'anzidetta differenza di valore, è offerta dallo stesso ammontare del prezzo corrente e dal confronto tra esso e il prezzo contrattuale. E, quindi, alla parte adempiente basta provare il prezzo corrente e la differenza di esso con il prezzo contrattuale, salvo all'altra parte la possibilità di provare, a sua volta, che, in concreto, non sussiste il danno espresso da quella differenza, ad esempio, perché il venditore adempiente è riuscito a vendere la cosa ad un prezzo non inferiore a quello previsto nel contratto rimasto inadempiuto. La deroga ai predetti principi generali, contenuta nell'art. 1518 cod.civ., consiste, qualora il prezzo corrente della cosa venduta emerga dalle fonti indicate dall'art. 1515, 3' comma, cod. civ., nel non consentire una prova contraria, e, quindi nel porre una presunzione assoluta, nel senso che, per quanto riguarda il valore obiettivo della cosa, il danno minimo (salva la prova del maggior danno) è costituito dalla differenza tra il prezzo convenuto e quello corrente nel luogo e nel giorno in cui doveva avvenire la consegna, non solo senza bisogno che l'altro contraente provi di averlo subito (quindi, se venditore, di avere dovuto realizzare la merce a prezzo minore di quello pattuito), ma anche senza possibilità per la parte opposta di provare che in realtà questo danno non si è verificato affatto o non si è verificato in quella misura. Alla proposta transattiva o di bonaria composizione di un conflitto di interessi non può essere attribuita alcuna conseguenza giuridica qualora essa non sia accettata dall'altra parte. Pertanto, la proposta medesima non può essere considerata come riconoscimento del diritto altrui: né la parte è vincolata in alcun modo dalle fallite trattative di bonario componimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1359, Cod. Civ. art. 2456, Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 247 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1515, Cod. Civ. art. 1518

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)