Sez. 3, Sentenza n. 12079 del 24/05/2007 (Rv. 598083 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - IN GENERE | Dovere di cooperazione del creditore all'adempimento - Mancata tempestiva presentazione di un titolo di credito all'incasso - Violazione della regola generale di correttezza di cui all'articolo 1175 cod. civ. - Configurabilità Conseguenze - Estinzione dell'obbligazione del debitore per applicazione dell'articolo 1197 cod. civ.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - IN GENERE
In base alla regola di correttezza posta dall'articolo 1175 cod. civ., l'obbligazione del debitore si estingue a seguito della mancata tempestiva presentazione all'incasso del titolo di credito (assegno bancario, nella specie) da parte del creditore, che in tal modo, viene meno al suo dovere di cooperare in modo leale e fattivo all'adempimento del debitore. Deve quindi ritenersi che, se il creditore omette, violando la predetta regola di correttezza, di compiere gli adempimenti necessari affinché il titolo sia pagato, nei termini di legge, dalla banca trattaria (o da altro istituto bancario), tale comportamento omissivo deve essere equiparato, a tutti gli effetti di legge, all'avvenuta esecuzione della "diversa prestazione", con conseguente estinzione dell'obbligazione, ex art. 1197 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1197
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)