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Sez. 5, Sentenza n. 22926 del 09/10/2013 (Rv. 628467 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE | Avviso di liquidazione - Venditore - Impugnazione - Omissione - Valore dell'immobile definito per condono dall'acquirente ai fini dell'imposta di registro - Rilevanza - Rideterminazione dell'INVIM - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628467-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE

In tema di INVIM, la omessa impugnazione da parte del venditore dell'avviso di liquidazione, comportando la definitiva determinazione dell'imposta, esclude che la stessa possa essere rideterminata in base al valore dell'immobile, definito per condono dall'acquirente (nella specie, in base all'art. 9-bis del d.l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140), ai fini della imposta di registro. Infatti, diversamente dall'ipotesi di accertamento giudiziale del valore del cespite, sede nella quale può essere invocato l'effetto estensivo del giudicato, di cui all'art. 1306 cod. civ. e con riferimento al principio della solidarietà tributaria, il valore fissato per effetto del condono - in forza del quale, al fine di eliminare le liti e far conseguire al fisco entrate in tempi brevi, opera una riduzione degli imponibili accertati - è solo fittizio, e non reale, sicché di esso non può giovarsi l'altro contribuente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1306, Decreto Legge 28/03/1997 num. 79 art. 9 bis, Legge 28/05/1997 num. 140 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)