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Sez. 5, Sentenza n. 5537 del 09/03/2007 (Rv. 596938 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE | Avviso di liquidazione - Venditore - Impugnazione - Omissione - Conseguenze - Rideterminazione dell'INVIM sulla base del valore dell'immobile definito per condono dall'acquirente ai fini dell'imposta di registro - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596938-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE

In tema di INVIM, la omessa impugnazione da parte del venditore dell'avviso di liquidazione, comportando la definitiva determinazione dell'imposta, esclude che la stessa possa essere rideterminata in base al valore dell'immobile, definito per condono dall'acquirente (nella specie, in base al d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516), ai fini della imposta di registro. Infatti, diversamente dall'ipotesi di accertamento giudiziale del valore del cespite, nella quale può essere invocato l'effetto estensivo del giudicato, di cui all'art. 1306 cod. civ., con riferimento al principio della solidarietà tributaria, il valore fissato per effetto del condono - in forza del quale, al fine di eliminare le liti e di far conseguire al fisco entrate in tempi brevi, viene operata una riduzione degli imponibili accertati - è solo fittizio, e non reale, sicché di esso non può giovarsi l'altro contribuente.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 CORTE COST., Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1306

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)