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Sez. 2, Sentenza n. 189 del 29/01/1970 (Rv. 344984 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO A LAVORO - MEDIAZIONE E INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO (DIVIETO) - CONVENZIONE CON CUI L'ENPI SI IMPEGNA AD ASSICURARE IL PERSONALE SANITARIO PER IL FUNZIONAMENTO DI UNA INFERMERIA DI FABBRICA - CONTRARIETA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1970-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/344984-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO A LAVORO - MEDIAZIONE E INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO (DIVIETO) - CONVENZIONE CON CUI L'ENPI SI IMPEGNA AD ASSICURARE IL PERSONALE SANITARIO PER IL FUNZIONAMENTO DI UNA INFERMERIA DI FABBRICA - CONTRARIETA - ESCLUSIONE.*

La convenzione con la quale l'ENPI, in attuazione dei suoi fini istituzionali, allo scopo di svolgere attivita di prevenzione in favore dei lavoratori, si impegna ad assicurare il personale sanitario necessario per il funzionamento di una infermeria di fabbrica, predisposta ed attrezzata dal datore di lavoro, non e contraria alla legge 25 ottobre 1960 n 1369 sul divieto di intermediazione nelle prestazioni di lavoro, non e elusiva dell'applicazione del contratto collettivo per i lavoratori addetti alle industrie estrattive petrolifere, ed assicura prestazioni piu ampie rispetto a quelle volute dal dlp 19 marzo 1956 n 303.*

Riferimenti normativi: Legge 19/12/1952 num. 2390 art. 2, Legge 19/12/1952 num. 2390 art. 3, Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 5, Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 2 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 4, Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)