Sez. U, Sentenza n. 1885 del 25/05/1976 (Rv. 380685 - 01)
ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - ENPI - ESCLUSIONE - NATURA - ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO.*
ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - ENPI - ESCLUSIONE - NATURA - ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO.*
L'ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (ENPI) e un ente pubblico non economico, in quanto, senza alcun lucro, persegue scopi pubblicistici di ordine generale (promozione, sviluppo e diffusione della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, nonche dell'igiene del lavoro), collaborando, con altri istituti analoghi, nel conseguimento delle finalita sociali dello stato nel settore del lavoro. (V 189/70, mass n 344984).*
Riferimenti normativi: Legge 19/12/1952 num. 2390 art. 1, Legge 19/12/1952 num. 2390 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)