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Sez. 5, Sentenza n. 25510 del 27/03/2003 Ud. (dep. 12/06/2003) Rv. 225939 - 01

REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA | Bancarotta fraudolenta impropria - Nuova formulazione introdotta dall'art. 4 D.Lgs 11 aprile 2002, n. 61 - Mancata riproduzione nel novero dei fatti di reato societario, la cui commissione può essere causa o concausa di dissesto societario, del reato di cui all'art. 2623, n. 3 cod.civ. riguardante i fatti impeditivi del controllo della gestione sociale da parte del collegio sindacale - Nuova ipotesi delittuosa dell'art. 2625 cod.civ. - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2003-03-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225939-01

REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA

In tema di bancarotta fraudolenta impropria da reato societario, la nuova formulazione dell'art. 223, comma 2 n. 1, legge fallimentare, introdotta dall'art. 4 del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, non ha riprodotto, tra i fatti-reato che possono essere causa o concausa di dissesto societario, l'art. 2623 cod.civ. che, al numero 3), prevedeva il fatto degli amministratori che impediscono il controllo della gestione sociale da parte del collegio sindacale. La tutela del regolare esercizio dell'attività di controllo è ora affidata ad una nuova disposizione, quella contenuta nell'art. 2625 cod.civ., che ha depenalizzato, in parte, l'illecito previsto dal vecchio art. 2623 cod.civ. (nel caso in cui non vi siano stati danni per i soci), prevedendo, in ipotesi contraria, una fattispecie delittuosa punibile a querela della persona offesa. (Nel caso di specie, la S.C., nel riqualificare l'originario addebito, formulato ai sensi degli artt. 223 legge fall. in relazione all'art. 2623 cod.civ., ora abrogato, ha ritenuto che, sussistendo il danno per i soci, residuasse la fattispecie di cui al comma secondo dell'art. 2625 cod.civ., relativamente alla quale, però, non risultando proposta la querela nel termine di legge - sia pure con la decorrenza stabilita dall'art. 5 del D.L.gs n. 61/2002, e cioè dalla data di entrata in vigore della stessa normativa - ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, con la formula corrispondente).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 223 com. 2 n. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 223 com. 2 n. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 11/04/2002 num. 61 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2625

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)