Sez. 5, Sentenza n. 21064 del 05/03/2004 Ud. (dep. 05/05/2004) Rv. 229236 - 01
PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI | Depenalizzazione dell'illecito di cui all'art. 2623, n. 3, cod. civ. ad opera dell'art. 2625 introdotto dal d. lgs. n. 61 del 2002 - Obbligo per il giudice penale che accerti l'abolitio criminis di trasmissione degli atti alla competente autorità amministrativa per l'applicazione delle sanzioni in ordine all'illecito depenalizzato - Esclusione - Ragioni.
PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI
In tema di reati societari, il giudice penale che accerti l'avvenuta abolitio criminis del reato di impedito controllo della gestione sociale - originariamente previsto dall'art. 2623, n. 3, cod. civ. - ad opera dell'art. 2625 cod. civ., introdotto dal d. lgs. n. 61 del 2002, il quale prevede che la condotta di impedito controllo, quando non abbia cagionato danno ai soci, sia punita con sanzione pecuniaria amministrativa - non ha l'obbligo di trasmettere gli atti alla autorità amministrativa competente ad applicare le sanzioni in ordine all'illecito depenalizzato, non sussistendo alcuna disposizione transitoria del d.lgs. n. 61 del 2002 che preveda un tale obbligo, mentre il legislatore, laddove ha ritenuto necessaria tale trasmissione, ha dettato un'espressa previsione (ad esempio per gli illeciti valutari), posto che detto obbligo si pone in contrasto con il principio di irretroattività della sanzione amministrativa sancita dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, che non può essere derogato se non nelle ipotesi tassativamente previste. Nè sono applicabili - trattandosi di violazione antecedente l'entrata in vigore del d. lgs. n. 61 del 2002 - le disposizioni transitorie di cui alla legge n. 689 del 1981, ovvero l'art. 2, comma terzo, cod. pen., in quanto tale previsione disciplina l'ipotesi di successione di leggi penali e non quella in cui sopravvenga una legge che trasforma il fatto costituente reato in illecito amministrativo. Con la conseguenza che in nessun caso l'autorità amministrativa può applicare alla violazione dell'art. 2623 n. 3 cod. civ. una sanzione ai sensi dell'art. 2625 c.c. come modificato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2623 n. 3, Cod. Civ. art. 2625, Decreto Legisl. 11/04/2002 num. 61 art. 1 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)