Sez. L, Sentenza n. 16901 del 10/08/2016 (Rv. 640844 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE | Rinvio dell'art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 66 del 2003 alle deroghe ex l. n. 370 del 1934 - Limiti - Conseguenze.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE
In materia di riposo settimanale, il rinvio contenuto nell'art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 66 del 2003 alle deroghe previste dalla l. n 370 del 1934 è da intendersi limitato alle disposizioni che ne consentono la fruizione in un giorno diverso dalla domenica ed a quelle che prevedono particolari modalità di fruizione del riposo stesso, fermo restando il diritto al godimento del riposo settimanale per 24 ore consecutive, da sommarsi a quello giornaliero.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 art. 9 com. 4, Legge 22/04/1934 num. 370 art. 3 CORTE COST., Legge 22/04/1934 num. 370 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)