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Sez. L, Sentenza n. 6913 del 01/08/1996 (Rv. 498892 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE | Disciplina ex art. 5 della legge n. 370 del 1934 - Previsione, in sede di contrattazione collettiva, anche aziendale, dello spostamento del riposo settimanale ad un giorno diverso dalla domenica e della protrazione della prestazione lavorativa oltre sei giorni consecutivi - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 1996-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498892-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE

Il principio sanzionato dall'art. 36, terzo comma, della Costituzione in materia di riposo settimanale non ha carattere assoluto e può essere pertanto derogato dalla legge come pure, in virtù dell'art. 5 della legge 22 febbraio 1934 n. 370, dalla contrattazione collettiva anche aziendale con riferimento alle attività, come quella di trasporto pubblico di linea e di noleggio di autobus, considerate dalla norma medesima e specificate nel D.M. 22 giugno 1935; ne consegue che, a norma del citato art. 5, nelle ipotesi ivi previste, è consentita la previsione sia dello spostamento del riposo settimanale ad un giorno diverso dalla domenica, sia della protrazione dell'attività lavorativa oltre il limite dei sei giorni consecutivi, a condizione che nel ciclo di lavoro relativo ad un determinato periodo di tempo (nella specie, sette settimane) rimanga ferma la media di 24 ore di riposo dopo sei giornate lavorative.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Costituzione art. 36, DM Trasporti 22/06/1935, Legge 22/04/1934 num. 370 art. 5 CORTE COST., Legge 22/04/1934 num. 370 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)