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Sez. 6, Sentenza n. 7259 del 04/11/2004 Ud. (dep. 24/02/2005) Rv. 231210 - 01

PARTE CIVILE (Cod. proc. pen. 1988) - LEGITTIMAZIONE | Soggetto passivo del reato - Necessità - Esclusione - Titolarità del risarcimento - Chiunque abbia riportanto danno dal reato - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-11-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231210-01

PARTE CIVILE (Cod. proc. pen. 1988) - LEGITTIMAZIONE

In tema di risarcimento del danno, il soggetto legittimato all'azione civile non è solo il soggetto passivo del reato, ma anche il dannneggiato, ossia chiunque abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo del reato. (Nella fattispecie, relativa ad un procedimento per il delitto di associazione a delinquere e truffa, la Suprema Corte ha ritenuto titolare all'azione civile, in quanto danneggiato nel proprio "diritto alla privacy", un minore, i cui dati personali sensibili, nella specie lo stato di grave malattia necessitante interventi chirurgici e cure costose, erano stati strumentalizzati - ad insaputa dello stesso e degli esercenti la di lui potestà - per indurre in errore altri soggetti, i quali si erano determinati a consegnare agli imputati delle somme di denaro per tale scopo di beneficenza, somme delle quali gli imputati si erano invece appropriati).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 185, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)