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Sez. 2, Sentenza n. 278 del 27/01/1968 (Rv. 331191 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONI DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - IN GENERE- OBBLIGO DELLA DENUNCIA DELLE CAUSE INVALIDANTI - INDICAZIONE, PER MEZZO DI CERTIFICATO MEDICO, DI SINTOMI E DI MANIFESTAZIONI PATOLOGICHE NON ESCLUSIVI DI UNA DETERMINATA MALATTIA - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1968-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331191-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONI DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - IN GENERE- OBBLIGO DELLA DENUNCIA DELLE CAUSE INVALIDANTI - INDICAZIONE, PER MEZZO DI CERTIFICATO MEDICO, DI SINTOMI E DI MANIFESTAZIONI PATOLOGICHE NON ESCLUSIVI DI UNA DETERMINATA MALATTIA - SUFFICIENZA.*

In tema di pensione di invalidita l'assicurato adempie all'Obbligo della preventiva denuncia amministrativa delle cause invalidanti anche quando si limiti ad indicare, per mezzo del certificato medico allegato alla domanda di pensione, i sintomi e le manifestazioni patologiche che non siano caratteristiche di una determinata malattia e di essa soltanto, e che implichino la necessita di procedere, con l'ausilio dei piu appropriati metodi d'indagine, ad una diagnosi differenziale. (V. N.2598-66, massima n.325003).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)