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Sez. 2, Sentenza n. 446 del 20/02/1971 (Rv. 350053 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS PENSIONI INVALIDITA E VECCHIAIA (IN GENERE) - IN GENERE - DENUNCIA DELL'INVALIDITA - INDICAZIONE DEI SINTOMI DELLA MALATTIA - SUFFICIENZA - MANCATO ACCERTAMENTO DELLA MALATTIA - IMPUTABILITA ALL'INPS.*
Stato
decisa il 1971-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350053-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS PENSIONI INVALIDITA E VECCHIAIA (IN GENERE) - IN GENERE - DENUNCIA DELL'INVALIDITA - INDICAZIONE DEI SINTOMI DELLA MALATTIA - SUFFICIENZA - MANCATO ACCERTAMENTO DELLA MALATTIA - IMPUTABILITA ALL'INPS.*

In tema di pensione per invalidita, l'assicurato e tenuto a denunziare nella fase amministrativa i sintomi della sua malattia e non specificamente la malattia stessa da cui e affettò pertanto, qualora tali sintomi siano rivelatori di un'infermita accertabile con opportuni mezzi di indagine diagnostica, non puo del mancato accertamento nella fase amministrativa della malattia, farsi carico all'assicurato che, denunziando i sintomi, ha dato all' istituto la possibilita di accertare e controllare, nella loro esatta consistenza e gravita, le cause ed il grado invalidantè e cio, in particolare, quando si tratti di infermita che possono essere generalmente e necessariamente collegate alla sintomatologia denunziata. (V 2581'69, mass n 342173' 1233'69, mass n 339852' 278'68, mass n 331191).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)