Sez. 1, Sentenza n. 9968 del 24/09/1991 (Rv. 473995 - 01)
Procedimento civile - Capacità processuale - Sanatoria | Presidente del consiglio di amministrazione di istituto autonomo per le case popolari - Costituzione in giudizio senza autorizzazione - Delibera di ratifica del consiglio di amministrazione - Produzione in giudizio in fase di impugnazione - Effetto sanante retroattivo - Ammissibilità - Limiti.
Procedimento civile - Capacità processuale - Sanatoria
La delibera di ratifica del consiglio di amministrazione di istituto autonomo per le case popolari, richiesta al fine dell' efficacia della costituzione in giudizio del presidente dell'istituto medesimo (art. 14 del D.P.R. 14 febbraio 1975 n. 226), può essere prodotta in fase d'impugnazione, anche di legittimità, con valore sanante retroattivo, solo se la sentenza impugnata non ne abbia rilevato la mancanza, dichiarando il difetto di legittimazione processuale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., DPR 14/02/1975 num. 226 art. 10, DPR 14/02/1975 num. 226 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)