Sez. 2, Sentenza n. 15516 del 14/07/2011 (Rv. 618661 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI | Istituto autonomo per le case popolari - Costituzione in giudizio del Presidente senza la necessaria autorizzazione - Delibera di ratifica del consiglio di amministrazione - Produzione in giudizio in fase di impugnazione - Effetto sanante retroattivo - Ammissibilità - Limiti.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI
La delibera di ratifica del consiglio di amministrazione di un Istituto autonomo per le case popolari (poi Agenzia Territoriale per la Casa), richiesta al fine della "legitimatio ad processum", ossia dell'efficacia, e non della validità, della costituzione in giudizio del Presidente dell'Istituto medesimo (art. 14 del d.P.R. 14 febbraio 1975 n. 226), può essere prodotta in fase d'impugnazione, anche di legittimità, con valore sanante retroattivo, solo se la sentenza impugnata non ne abbia rilevato la mancanza, dichiarando il difetto di legittimazione processuale.
Riferimenti normativi: DPR 14/02/1975 num. 226 art. 10, DPR 14/02/1975 num. 226 art. 14, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)