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Sez. 3, Sentenza n. 40318 del 16/06/2016 Ud. (dep. 28/09/2016) Rv. 267756 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Rifiuti - Gestione di discarica - Fallimento dell'imprenditore autorizzato - Subentro nella titolarità della gestione da parte del curatore fallimentare - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-06-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267756-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In tema di reati ambientali, il curatore fallimentare, che non sia stato autorizzato dal giudice delegato all'esercizio provvisorio dell'attività di impresa ai sensi dell'art. 104 della Legge fallimentare, non può assumere la qualifica, precedentemente ricoperta dall'imprenditore fallito, di gestore di una discarica autorizzata la cui fase operativa sia cessata con la dichiarazione di fallimento. (Fattispecie relativa a contestazione del reato di cui all'art. 256, comma quarto, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nei confronti di curatore fallimentare di una S.r.l., imputato di inottempenza alle prescrizioni dell'autorizzazione ambientale provinciale per avre omesso di trasmettere alla autorità preposta le informazioni necessarie ad organizzare l'attività di controllo sull'impianto di rifiuti inerti della società fallita).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 3, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)