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Sez. 3, Sentenza n. 37282 del 12/06/2008 Cc. (dep. 01/10/2008) Rv. 241068 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti da parte di enti od imprese dichiarate fallite - Curatore fallimentare - Responsabilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-06-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/241068-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In tema di gestione dei rifiuti, il curatore fallimentare risponde del reato d'abbandono o deposito incontrollato di rifiuti (art. 256, comma secondo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) ove la condotta sia riconducibile ad ente od impresa dichiarata fallita, in quanto la responsabilità del titolare si trasferisce alla curatela fallimentare. (In motivazione la Corte, nell'enunciare tale principio, ha precisato che non si tratta d'estensione analogica ma d'interpretazione teleologica della norma incriminatrice).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. art. 30, Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge Falliment. art. 42 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)