Sez. 5 - , Sentenza n. 10271 del 31/03/2022 (Rv. 664278 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETA' DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - PLUSVALENZE E MINUSVALENZE | Costi di formazione e qualificazione del personale - Costi di periodo o capitalizzabili - Criteri di iscrizione a bilancio.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETA' DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - PLUSVALENZE E MINUSVALENZE
In tema di determinazione del reddito imponibile delle persone giuridiche, ai fini del calcolo delle minusvalenze, i costi di formazione e di qualificazione del personale costituiscono, di regola, costi di periodo, da iscrivere perciò nel conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti, salvo che possano essere riconosciuti come capitalizzabili e, quindi, iscrivibili nell'attivo dello stato patrimoniale, qualora siano assimilabili ai costi di "start-up", in relazione ad un'attività di avviamento di una nuova società o di una nuova attività, ovvero ad un processo di riconversione o ristrutturazione industriale che risulti da un piano approvato dagli amministratori, e che si sostanzi in un investimento sui fattori della produzione, determinando per l'effetto un significativo cambiamento della struttura produttiva, commerciale e amministrativa della società.
Cod. Civ. art. 2424 com. 1 lett. BI1, Cod. Civ. art. 2426 com. 1 lett. 5, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)