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Sez. 5 - , Sentenza n. 6015 del 04/03/2020 (Rv. 657406 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Spese per formazione tecnica e ricerca di personale - Attivo patrimoniale - Iscrizione - Principio contabile (e OIC) n. 24 - Deducibilità "pro quota" - Condizioni - Art. 108, comma 3, T.U.I.R. - Spese pluriperiodali residuali - Applicabilità - Quote costanti - Principio di competenza - Configurabilità.
Stato
decisa il 2020-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657406-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE

In tema di reddito di impresa, ove le spese per la formazione tecnica e la ricerca di personale siano state iscritte nell'attivo patrimoniale, benché ciò non sia obbligatorio ai sensi del Principio contabile n. 24 (analogo al successivo OIC n. 24) stante l'alto grado di aleatorietà di tali costi, l'art. 108 T.U.I.R. (applicabile "ratione temporis") ne impone la deducibilità in quote costanti secondo il principio di competenza, trattandosi di spese pluriperiodali residuali, e ne comporta la deducibilità in cinque anni secondo l'ammortamento civilistico.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 108 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)