diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 961 del 02/02/1988 (Rv. 457306 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - ERRORE (RILEVANZA) - OSTATIVO (NELLA DICHIARAZIONE O NELLA TRASMISSIONE) - RIEMPIMENTO DI FOGLIO FIRMATO IN BIANCO IN MODO DIFFORME DA QUELLO CONCORDATO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457306-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - ERRORE (RILEVANZA) - OSTATIVO (NELLA DICHIARAZIONE O NELLA TRASMISSIONE) - RIEMPIMENTO DI FOGLIO FIRMATO IN BIANCO IN MODO DIFFORME DA QUELLO CONCORDATO - ESCLUSIONE.*

L'errore ostativo, che consiste nella difformità fra la volontà, come stato soggettivo interno, e la sua manifestazione, e postula che entrambe si riferiscano allo stesso soggetto, cioè all'autore dell'atto volitivo, anche quando questi si serva, per la comunicazione di esso, dell'opera di terzi, non è configurabile con riguardo al riempimento di foglio, firmato in bianco, in modo difforme da quello concordato, in cui il completamento della scrittura si attua con un atto volitivo (del "riempitore"), avente ad oggetto anche il suo contenuto, rispetto al quale la dichiarazione non presenta alcuna difformità. Pertanto, comportando il riempimento contra pacta (che non esige la proposizione della querela di falso) una violazione dei limiti del mandato, compiuta dal "riempitore" (mandatario del sottoscrittore), l'indagine del giudice, ove sia in discussione solo l'efficacia probatoria della scrittura che si assume infedelmente completata, deve limitarsi all'accertamento della sussistenza o meno della difformità fra accordo di riempimento (e quindi volontà del sottoscrittore) e dichiarazione scritta quale di fatto venuta ad esistenza, senza che all'uopo sia necessaria la deduzione - in via di Azione o di eccezione - dell'annullabilità della scrittura stessa. (V 5429/80, mass n 409531).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1433, Cod. Civ. art. 1442, Cod. Civ. art. 2702

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)