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Sez. 3, Sentenza n. 933 del 07/03/1977 (Rv. 384551 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - APPLICABILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1977-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384551-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - APPLICABILITA - LIMITI.*

Il principio secondo cui l'Onere della prova incombe a colui che allega i fatti posti a fondamento della domanda o della eccezione non e operante quando il giudice possa desumere il proprio convincimento in ordine alla verita dei fatti stessi dagli elementi probatori acquisiti al processo, da chiunque forniti. (Conf 1059/75, mass n 374478).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)