Sez. 3, Sentenza n. 933 del 07/03/1977 (Rv. 384551 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - APPLICABILITA - LIMITI.*
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - APPLICABILITA - LIMITI.*
Il principio secondo cui l'Onere della prova incombe a colui che allega i fatti posti a fondamento della domanda o della eccezione non e operante quando il giudice possa desumere il proprio convincimento in ordine alla verita dei fatti stessi dagli elementi probatori acquisiti al processo, da chiunque forniti. (Conf 1059/75, mass n 374478).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)