Sez. U, Sentenza n. 470 del 14/01/2015 (Rv. 633598 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Illecito disciplinare ex art. 2, lett. q, del d.lgs. n. 109 del 2006 - Situazione di lavoro dell'incolpato - Rilevanza esimente - Condizioni.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE
In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, l'illecito previsto dall'art. 2, comma 1, lett. q, del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, è escluso quando i ritardi dipendano per causalità proporzionale dalla complessiva situazione di lavoro dell'incolpato, sicché, ai fini della causa di esclusione della punibilità per inesigibilità della condotta, occorre accertare se le funzioni qualitative e quantitative espletate dal magistrato, le attività e gli incarichi d'ufficio da lui svolti, le condizioni e modalità di lavoro dal medesimo non autonomamente scelte abbiano inciso causalmente, proporzionalmente e specificamente, sui tempi a disposizione per il compimento degli atti, in modo da qualificare i ritardi come ragionevoli.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. Q
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)