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Sez. U, Sentenza n. 7193 del 30/03/2011 (Rv. 616947 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Illeciti disciplinari - Art. 2, comma 1, lett. q), d.lgs n. 109 del 2006 - Ritardo nel deposito di provvedimenti - Assenza di giustificazioni - Elemento costitutivo dell'illecito - Esclusione - Causa di esclusione della punibilità - Configurabilità - Condizioni - Inesigibilità di una condotta diversa - Necessità - Lodevole laboriosità del magistrato - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616947-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE

In tema di illeciti disciplinari riguardanti magistrati, la fattispecie prevista dall'art. 2, comma 1, lett. q) dell'art. 2 del d.lgs 23 febbraio 2006 n. 109 punisce il ritardo grave e reiterato nel deposito delle sentenze e dei provvedimenti, mentre l' "assenza di giustificazioni" non configura un elemento della condotta sanzionata, ma una causa di esclusione della punibilità disciplinare che richiede, per essere integrata, l'inesigibilità, da verificare in concreto, di una condotta diversa e, quindi, la dimostrazione dell'inevitabilità del ritardo grave, malgrado il magistrato abbia fatto tutto quanto era nelle sue possibilità per evitarlo. In tale prospettiva, quindi, anche una lodevole laboriosità non può costituire una causa di giustificazione utile ad escludere la sussistenza dell'illecito in questione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. Q

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)