Sez. T, Ordinanza n. 2737 del 07/02/2026 (Rv. 677781-01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSTA - PRESTAZIONI DI SERVIZI | Principio di territorialità - Individuazione - Criteri - Servizi sportivi - Assimilazione ai servizi complessi - Esclusione - Ragioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSTA - PRESTAZIONI DI SERVIZI
In tema di IVA, ai fini dell'applicazione del principio di territorialità dell'imposta, i servizi sportivi resi da un prestatore stabilito in Italia a un committente non residente sono soggetti a tassazione, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. b), del d.P.R. n. 633 del 1972, nel luogo in cui sono stati eseguiti, essendo irrilevante il domicilio del prestatore o del committente, non potendo, peraltro, tali prestazioni essere assimilate, ai fini dell'applicabilità del criterio dell'imponibilità secondo la committenza, ai servizi complessi, di cui all'art. 40, commi 4-bis, 5 e 6, del d.l. n. 331 del 1993, conv. con modif. dalla l. n. 427 del 1993, stante l'eterogeneità di questi rispetto a quelli sportivi, oggetto di specifica disciplina sia a livello nazionale che unionale.
Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 9, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 7 com. 3, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 7 com. 4, Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 40 com. 4, Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 40 com. 5, Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 40 com. 6, Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 40 com. 9, Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 53, Direttive del Consiglio CEE 12/02/2008 num. 8 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)