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Sez. 3, Sentenza n. 113 del 14/01/1974 (Rv. 367670 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - COMPENSATIVI - RISARCIMENTO DANNI DA FATTO ILLECITO - INTERESSI - NATURA - RICHIESTA ESPRESSA - NECESSITA - ESCLUSIONE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1974-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367670-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - COMPENSATIVI - RISARCIMENTO DANNI DA FATTO ILLECITO - INTERESSI - NATURA - RICHIESTA ESPRESSA - NECESSITA - ESCLUSIONE - DECORRENZA.*

Gli interessi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento di danno da fatto illecito hanno natura compensativa e non moratoria. Essi devono essere attribuiti, anche se non espressamente richiesti, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione, essendo compresi nella domanda di risarcimento, che altrimenti non sarebbe completo. Tali interessi decorrono dal giorno in cui il fatto illecito si verifico, anche se nella liquidazione sia stato tenuto conto della svalutazione monetaria. (Conf 424'72, mass n 356336).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)