Sez. 2, Sentenza n. 27584 del 10/12/2013 (Rv. 628846 - 01)
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERVERSIONE DEL POSSESSO - OPPOSIZIONE AL PROPRIETARIO | Edificazione di un fabbricato autorizzata dal proprietario del suolo - Idoneità quale atto di opposizione - Esclusione - Fondamento.
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERVERSIONE DEL POSSESSO - OPPOSIZIONE AL PROPRIETARIO
Ai fini dell'interversione del possesso, di cui all'art. 1141, secondo comma, cod. civ., l'edificazione di un fabbricato sul terreno ricevuto in detenzione, espressamente autorizzata dal proprietario del suolo, non costituisce un'attività posta in essere "contro" il possessore, e non può, conseguentemente, essere invocata dal detentore quale atto di "opposizione" idoneo a mutare il titolo del rapporto con la cosa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1141 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)