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Sez. 1, Sentenza n. 1430 del 04/03/1980 (Rv. 404976 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI E CONTRATTI IN GENERE - IN GENERE - RIFERIMENTO AGLI EFFETTI GIURIDICI DELL'ATTO - NECESSITA - EVENTUALE SCOPO ULTERIORE INDIRETTAMENTE PERSEGUITO DALLE PARTI - IRRILEVANZA - FATTISPECIE RELATIVA AD UNA COMPRAVENDITA DIRETTA AD ESTINGUERE UN'OBBLIGAZIONE IPOTECARIA PER LA PARTE ECCEDENTE IL PREZZO.*
Stato
decisa il 1980-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404976-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI E CONTRATTI IN GENERE - IN GENERE - RIFERIMENTO AGLI EFFETTI GIURIDICI DELL'ATTO - NECESSITA - EVENTUALE SCOPO ULTERIORE INDIRETTAMENTE PERSEGUITO DALLE PARTI - IRRILEVANZA - FATTISPECIE RELATIVA AD UNA COMPRAVENDITA DIRETTA AD ESTINGUERE UN'OBBLIGAZIONE IPOTECARIA PER LA PARTE ECCEDENTE IL PREZZO.*

L'imposta di registro si applica con esclusivo riferimento agli effetti giuridici che l'atto e oggettivamente idoneo a produrre, secondo la sua qualificazione giuridica, sicche il risultato economico da considerare e soltanto quello che si produce direttamente in forza di tale atto. Non rileva, pertanto, l'eventuale scopo ulteriore, indirettamente perseguito dalle parti (negozio indiretto), che risolvendosi in un motivo comune resta estraneo al negozio e alla sua causa. (nella specie, stipulata una compravendita con l'intento di estinguere una obbligazione ipotecaria per la parte eccedente il prezzo, la suprema Corte ha ritenuto irrilevante tale risultato ai fini della tassazione con l'imposta di registro, in quanto ottenuto attraverso due distinti negozi, ciascuno autonomamente tassabile). (V 2053/74, mass n 370337).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)