Sez. 1, Sentenza n. 2239 del 29/03/1983 (Rv. 427082 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTE DI REGISTRO - ATTI E CONTRATTI IN GENERE - CONTENUTO DELL'ATTO: DETERMINAZIONE - CRITERI DI VALUTAZIONE GLOBALE DEI PATTI NEGOZIALI.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTE DI REGISTRO - ATTI E CONTRATTI IN GENERE - CONTENUTO DELL'ATTO: DETERMINAZIONE - CRITERI DI VALUTAZIONE GLOBALE DEI PATTI NEGOZIALI.*
Ai sensi dell'art. 8 della previgente legge di registro (R.d. 30 dicembre 1923 n. 3269), corrispondente all'art. 19 di quella vigente (d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634), l'atto deve essere tassato in base alla sua intrinseca natura ed agli effetti (sebbene non corrispondenti al titolo ed alla Forma apparenti), da individuare mediante una valutazione globale dei patti negoziali secondo le regole generali di ermeneutica contrattuale, con esclusione degli elementi estrinsechi desumibili aliunde e con irrilevanza degli eventuali scopi ulteriori indirettamente perseguiti. In relazione a detto criterio, siffatta indagine deve riguardare unicamente il contenuto dell'atto quale risulta essere nella sua realtà effettuale e non solo verbale, mentre la ricerca trascendente il titolo e la Forma apparenti è giustificata in quanto sia configurabile un contrasto tra il documento ed il reale negozio voluto dalle parti. (nella specie, il S.C., enunciando il surriportato principio, ha ritenuto correttamente esclusa dalla decisione impugnata la ravvisabilità in una dichiarazione unilaterale di recesso da una società, ai fini della tassazione con l'imposta di registro, anche della cessione di una quota sociale). (V 2039/81, mass n 412759; (V 221/81, mass n 410629; (V 1430/80, mass n 404976; (V 2053/74, mass n 370337).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 8, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 87, DPR 26/10/1972 num. 634 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)