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Sez. 3, Sentenza n. 1685 del 24/02/1997 (Rv. 502650 - 01)

LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - IN GENERE | Mancata riparazione della cosa locata - Danni conseguenti verificatisi anteriormente all'acquisto - Azione di risarcimento dell'acquirente nei confronti del conduttore - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1997-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502650-01

LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - IN GENERE

L'acquirente di un immobile locato, subentrando al precedente proprietario nei diritti e negli obblighi relativi all'immobile trasferito, assume dal giorno dell'acquisto la qualità di locatore ed ha quindi azione nei confronti del conduttore per il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata riparazione della cosa locata, ancorché verificatisi anteriormente all'acquisto, sempreché del minor valore dell'immobile non si sia tenuto conto nella determinazione del prezzo della compravendita.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1599, Cod. Civ. art. 1602

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)