Sez. 3, Sentenza n. 9844 del 21/11/1994 (Rv. 488748 - 01)
LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - IN GENERE | Mancata riparazione della cosa locata - Danni permanenti verificatisi prima della compravendita - Diritto del terzo acquirente al risarcimento - Sussistenza - Condizioni.
LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - IN GENERE
A norma dell'art. 1602 cod. civ. l'acquirente dell'immobile locato, subentrando dal giorno dell'acquisto in tutti i diritti e gli obblighi del rapporto che non siano già esauriti, assume la qualità di locatore ed ha, quindi, azione per ottenere dal conduttore il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata riparazione della cosa locata, i quali, ancorché verificatisi prima della vendita, siano esistenti a tale momento. La detta azione è, però, condizionata al fatto che non risulti che della minore efficienza della cosa locata si sia tenuto conto nella determinazione del prezzo della compravendita. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza del giudice di merito, il quale aveva ritenuto che la parte - acquirente a seguito di espropriazione forzata di un immobile in precedenza concesso in locazione dal debitore esecutato -, avendo acquistato il bene nelle condizioni in cui si trovava ed avendo pagato il prezzo fissato dal giudice dell'esecuzione con riguardo a tale stato di fatto, non era divenuta titolare del diritto al risarcimento del danno, il quale non s'era mai ad essa trasferito).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1602
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)