Sez. 1, Sentenza n. 38775 del 14/10/2002 Cc. (dep. 19/11/2002) Rv. 222531 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Omessa trasmissione di elementi valutati dal giudice e utilizzati per l'ordinanza cautelare - Inefficacia sopravvenuta di quest'ultima - Limitazione alle imputazioni per le quali ha avuto luogo l'utilizzazione - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
L'omessa trasmissione al tribunale del riesame di elementi espressamente valutati dal giudice delle indagini preliminari e dallo stesso posti a fondamento dell'ordinanza cautelare determina l'inefficacia di quest'ultima limitatamente alle imputazioni per le quali quegli elementi siano stati utilizzati.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)