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Sez. 4, Sentenza n. 34348 del 07/05/2003 Cc. (dep. 14/08/2003) Rv. 226013 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Mancata trasmissione al Tribunale del riesame di tutti gli atti presentati al giudice con la richiesta di applicazione della misura - Automatica perdita di efficacia della misura - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-05-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226013-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE

La mancata trasmissione al Tribunale del riesame di tutti gli atti presentati al giudice con la richiesta di applicazione della misura, ex art. 309, comma 5, cod. proc. pen., non determina automaticamente la perdita di efficacia della misura ma semplicemente il dovere, da parte del predetto Tribunale, di valutare gli atti trasmessi e, qualora li ritenga insufficienti ai fini della giustificazione dell'adozione della misura, di annullare l'ordinanza impugnata con le conseguenze di legge. (In applicazione di tale principio la S.C. ritiene che nessuna conseguenza debba derivare dalla mancata trasmissione al Tribunale del riesame di due annotazioni di polizia giudiziaria dalle quali il G.I.P. avrebbe desunto, anche se non in via esclusiva, la sussistenza di un concreto pericolo di reiterazione della fattispecie criminosa addebitata all'imputato, avendo, comunque, il Tribunale dimostrato di poter decidere allo stato degli atti. Contrasto segnalato con rel. n. 136 del 2000).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)