Sez. 3, Sentenza n. 4226 del 23/12/1975 (Rv. 378584 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - CONDIZIONI - SOGGETTO CONVENUTO E CONDANNATO QUALE RAPPRESENTANTE - APPELLO IN NOME PROPRIO - INAMMISSIBILITA - SENTENZA EMESSA IN APPELLO SUL MERITO - CASSAZIONE SENZA RINVIO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - CONDIZIONI - SOGGETTO CONVENUTO E CONDANNATO QUALE RAPPRESENTANTE - APPELLO IN NOME PROPRIO - INAMMISSIBILITA - SENTENZA EMESSA IN APPELLO SUL MERITO - CASSAZIONE SENZA RINVIO.*
Poiche la legittimazione ad appellare la sentenza spetta unicamente alle parti in causa rimaste soccombenti e, cioe, alle parti che hanno agito o sono state convenute, quali titolari del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, e inammissibile l'appello proposto in nome proprio, dal soggetto che sia stato convenuto in primo grado quale rappresentante di un terzo, e sia stato condannato in tale veste (nella specie, al pagamento delle spese giudiziali, previa dichiarazione di cessazione della materia del contendere). L'inammissibilita del gravame comporta la Cassazione senza rinvio della sentenza di appello che abbia pronunziato sul merito.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1387, Cod. Proc. Civ. art. 77, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)