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Sez. 2, Sentenza n. 3607 del 16/04/1994 (Rv. 486227 - 01)

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Azioni giudiziarie - Rappresentanza giudiziale del condominio - Legittimazione dell'amministratore - In genere | Partecipazione al giudizio dell'amministratore in rappresentanza del condominio - Emissione della sentenza successivamente alla cessazione dalla carica dell'amministratore accompagnata da revoca espressa del mandato - Impugnazione della sentenza - Legittimazione dell'amministratore - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486227-01

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Azioni giudiziarie - Rappresentanza giudiziale del condominio - Legittimazione dell'amministratore - In genere

L'amministratore del condominio cessato dalla carica non è legittimato ad impugnare la sentenza - resa nella causa cui egli abbia partecipato in rappresentanza del condominio stesso - pronunciata successivamente a tale cessazione, accompagnata da revoca espressa del precedente mandato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1131, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)