Sez. 1, Sentenza n. 10268 del 21/11/1996 (Rv. 500695 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - IN GENERE | Documento in lingua straniera - Produzione della traduzione giurata - Onere della parte - Sussistenza.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - IN GENERE
La parte che produce documenti in lingua straniera ha l'onere di produrne anche la traduzione giurata, non essendo consentito al giudice - che non conosca detta lingua - disporne d'ufficio la traduzione, in mancanza d'istanza della parte interessata a far esaminare i documenti stessi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)