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Sez. 1, Sentenza n. 10268 del 21/11/1996 (Rv. 500695 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - IN GENERE | Documento in lingua straniera - Produzione della traduzione giurata - Onere della parte - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500695-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - IN GENERE

La parte che produce documenti in lingua straniera ha l'onere di produrne anche la traduzione giurata, non essendo consentito al giudice - che non conosca detta lingua - disporne d'ufficio la traduzione, in mancanza d'istanza della parte interessata a far esaminare i documenti stessi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)