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Sez. L, Sentenza n. 1089 del 09/02/1985 (Rv. 439221 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - PRESTAZIONE DEL LAVORO - COSIDDETTA PROMOZIONE AUTOMATICA - SVOLGIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI - ASSEGNAZIONE DA PARTE DELL'ORGANO CUI NON SPETTA DELIBERARE IN ORDINE ALLE PROMOZIONI DEL PERSONALE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439221-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - PRESTAZIONE DEL LAVORO - COSIDDETTA PROMOZIONE AUTOMATICA - SVOLGIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI - ASSEGNAZIONE DA PARTE DELL'ORGANO CUI NON SPETTA DELIBERARE IN ORDINE ALLE PROMOZIONI DEL PERSONALE - IRRILEVANZA.*

Ad integrare la fattispecie legale della cosiddetta promozione automatica disciplinata dall'art. 2103 (nuovo testo) cod. civ., il quale tende a tutelare la posizione del lavoratore adeguando la condizione giuridica alla situazione di fatto, è sufficiente il concreto svolgimento (per il tempo e alla condizione previsti) di mansioni superiori di cui il datore di lavoro si avvantaggi, sicché non rileva in contrario che l'assegnazione provvisoria delle mansioni predette non sia stata disposta dall'organo, dell'ente datore di lavoro, cui, a norma dello statuto, spetta di deliberare in ordine alle promozioni del personale. (nella specie, si è ritenuto irrilevante il fatto che le mansioni di "segretario generale" fossero state conferite dal direttore generale anziché dal consiglio di amministrazione della cassa di risparmio di Vigevano, al quale, secondo l'art. 10 dello statuto della cassa, è riservata la deliberazione sulle promozioni). (V 4725/79, mass n 401290).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)