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Sez. L, Sentenza n. 4725 del 29/08/1979 (Rv. 401290 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - PERMANENZA NELLE MANSIONI SUPERIORI PER UN PERIODO SUPERIORE A TRE MESI - DIRITTO ALLA QUALIFICA CORRISPONDENTE ED ALLA RELATIVA RETRIBUZIONE - RIPRISTINO CONVENZIONALE SUCCESSIVO DELLA SITUAZIONE PRECEDENTE - NULLITA - ATTRIBUZIONE IRREGOLARE DELLE MANSIONI SUPERIORI SENZA IL CONSENSO E L'APPROVAZIONE DELL'ORGANO COMPETENTE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1979-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401290-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - PERMANENZA NELLE MANSIONI SUPERIORI PER UN PERIODO SUPERIORE A TRE MESI - DIRITTO ALLA QUALIFICA CORRISPONDENTE ED ALLA RELATIVA RETRIBUZIONE - RIPRISTINO CONVENZIONALE SUCCESSIVO DELLA SITUAZIONE PRECEDENTE - NULLITA - ATTRIBUZIONE IRREGOLARE DELLE MANSIONI SUPERIORI SENZA IL CONSENSO E L'APPROVAZIONE DELL'ORGANO COMPETENTE - IRRILEVANZA.*

Ai sensi dell'art 2103 (nuovo testo) cod civ, la permanenza nelle mansioni superiori per un periodo comunque superiore a tre mesi implica l'attribuzione delle stesse e del relativo trattamento economico, mentre e nulla la successiva pattuizione, individuale e collettiva, con il ripristino dell'anteriore situazione. Pertanto, la dedotta irregolarita dell'attribuzione delle mansioni superiori, assegnate senza il consenso e l'approvazione dell'organo competente, non ha Rilevanza perche, ad integrare la fattispecie legale dell'art 2103, e sufficiente la situazione di fatto che prescinde dall'elemento formale, addirittura presupposto come carente, sia perche, in base al principio acontrattualistico che domina nell'ordinamento giuridico del lavoro, e sufficiente la prestazione lavorativa, di cui il datore di lavoro si avvantaggi, per determinare l'Obbligo del compenso, con ogni conseguente trattamento correlativo alle effettive mansioni (ex art 2126 cod civ).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)