Sez. 1, Ordinanza n. 9763 del 16/04/2026 (Rv. 678190-01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DELL'OPERA (FINANZIAMENTI) - ADDIZIONI E VARIAZIONI | Appalti pubblici - Disciplina speciale - Variazioni al progetto - Ipotesi tipizzate - Conseguenze.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DELL'OPERA (FINANZIAMENTI) - ADDIZIONI E VARIAZIONI
In materia di appalti pubblici opera una disciplina speciale, nella quale sono tipizzate le ipotesi che consentono di apportare variazioni al progetto ed è stabilita, per la loro approvazione, anche postuma, una specifica procedura, con la conseguenza che l'appaltatore non può invocare, ai sensi dell'art. 1660 c.c., la natura indispensabile ed essenziale delle ulteriori lavorazioni svolte, per ottenere per via giudiziale la condanna dall'ente committente al pagamento della maggiorazione di prezzo.
Cod. Civ. art. 1660, Legge 11/02/1994 num. 109 art. 25, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 132, DPR 21/12/1999 num. 554 art. 134, DPR 21/12/1999 num. 554 art. 198
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)