Sez. 1 - , Ordinanza n. 8275 del 23/03/2023 (Rv. 667425 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DELL'OPERA (FINANZIAMENTI) - ADDIZIONI E VARIAZIONI | Opere addizionali extra contratto non preventivamente autorizzate - Diritto al compenso - Condizioni.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DELL'OPERA (FINANZIAMENTI) - ADDIZIONI E VARIAZIONI
In tema di appalto di opere pubbliche, i lavori addizionali effettuati dall'appaltatore extra-contratto e non previamente autorizzati (per i quali egli non ha, di regola, diritto ad aumento di prezzo alcuno ex art. 342, comma 2, della l. n. 2248 del 1865, all. F) possono, eccezionalmente, dar luogo a compenso alla quadruplice condizione che tali lavori formino oggetto di tempestiva riserva, siano qualificati come indispensabili in sede di collaudo, siano riconosciuti come tali anche dall'amministrazione committente e comportino un costo che, addizionato a quello dei lavori commissionati in contratto, rientri, comunque, entro i limiti delle spese approvate.
Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)