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Sez. U, Ordinanza n. 10092 del 18/05/2015 (Rv. 635273 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Ricorso per regolamento - Requisiti di ammissibilità - Esposizione sommaria dei fatti di causa - Necessità - Contenuto - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635273-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione è inammissibile, ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., qualora non esponga gli estremi della controversia necessari alla definizione della questione di giurisdizione e alla verifica di proponibilità del mezzo, cioè le parti, l'oggetto e il titolo della domanda, il procedimento cui si riferisce l'istanza e la fase in cui esso si trova.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)