Sez. 3, Sentenza n. 12718 del 16/12/1997 (Rv. 510963 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - ONERI ACCESSORI - DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E CRITERI DI RIPARTIZIONE | Fondamento - Clausola di forfettizzazione - Nullità.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - ONERI ACCESSORI - DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E CRITERI DI RIPARTIZIONE
È nulla la clausola contrattuale che obbliga il conduttore al pagamento degli oneri accessori determinati forfettariamente, perché viola il principio della specificità di essi, stabilito dall' ultimo comma dell' articolo 9, legge 27 luglio 1978 n.392, e consente al locatore di procurarsi vantaggi che non gli spettano (art. 79, stessa legge).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 9 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)