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Sez. 3, Sentenza n. 540 del 24/01/1996 (Rv. 495563 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE | Pagamento degli oneri condominiali - Obbligo del conduttore - Adempimenti - Termine - Decorrenza - Mancato esercizio, da parte del conduttore, del potere di chiedere, nel termine di adempimento, l'indicazione specifica delle spese e dei criteri di ripartizione - Omessa specificazione, nella richiesta di pagamento degli oneri - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1996-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495563-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE

Il conduttore richiesto del pagamento degli oneri condominiali deve considerarsi automaticamente in mora alla scadenza del termine di due mesi se in tale termine non abbia chiesto l'indicazione specifica delle spese e dei criteri di ripartizione o di prendere visione dei documenti giustificativi non essendovi per il locatore, in mancanza della richiesta del conduttore, alcun onere di indicazione specifica delle predette spese e dei predetti criteri

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)