Sez. 3, Sentenza n. 8769 del 03/09/1998 (Rv. 518605 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE | Postumi permanenti di danno alla salute, di modesta entità - Prevenzione di assenza di diminuzione delle capacità lavorative specifica - Fondatezza - Invalidità permanenti di non modestà entità - Prevenzione opposta - Legittimità.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE
Così come, nel caso di danno alla salute di modesta entità, può fondatamente presumersi ex art. 2727 codice civile che i postumi derivati dalle lesioni non avranno alcuna conseguenza sull'attività di lavoro e sulla conseguente capacità di produrre reddito, al contrario, nel caso di postumi permanenti i quali superino la soglia delle cosiddette micropermanenti (convenzionalmente stabilita nella misura del 10 % della complessiva validità dell'individuo), sussiste una presunzione opposta: e cioè che l'invalidità conseguente al sinistro inciderà in modo apprezzabile sulla capacità di guadagno del danneggiato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)