Sez. 3, Sentenza n. 535 del 20/01/1997 (Rv. 501859 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE | Postumi permanenti di modesta entità - Proporzionale diminuzione della capacità lavorativa specifica - Esclusione - Incidenza della menomazione sulla capacità di lavoro e di guadagno - Presupposto - Invalidità permanente di non modesta entità - Necessità.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE
I postumi permanenti di modesta entità (cosiddetto micropermanente) non si traducono di norma in una proporzionale diminuzione della capacità lavorativa specifica, incidendo esclusivamente sulle condizioni psicofisiche del soggetto, come menomazione della salute considerata indipendentemente dai suoi riflessi sulla capacità di guadagno e quindi come danno biologico, potendo trovare fondamento la presunzione della normale incidenza della menomazione sulla capacità di lavoro e di guadagno del soggetto nelle situazioni lesive caratterizzate da invalidità permanente di non modesta entità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)