diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2597 del 02/09/1971 (Rv. 353697 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - POTERI E LIMITI - ACCERTAMENTI NON ESPRESSAMENTE NON AUTORIZZATI DAL GIUDICE - ESPLETABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1971-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353697-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - POTERI E LIMITI - ACCERTAMENTI NON ESPRESSAMENTE NON AUTORIZZATI DAL GIUDICE - ESPLETABILITA - CONDIZIONI.*

Il consulente tecnico ha la facolta di svolgere tutti quegli accertamenti che, sebbene espressamente non autorizzati dal giudice, siano intimamente collegati con l'espletamento dell'incarico affidatogli. (V 3738'57).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 194

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)