diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3133 del 20/11/1973 (Rv. 366918 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE TECNICO - ATTIVITA - INDAGINI - FATTI COLLEGATI CON L'OGGETTO DELL'INDAGINE - MANCATA AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1973-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366918-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE TECNICO - ATTIVITA - INDAGINI - FATTI COLLEGATI CON L'OGGETTO DELL'INDAGINE - MANCATA AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE - IRRILEVANZA.*

Il consulente tecnico ha facolta di svolgere tutti quegli accertamenti che, sebbene espressamente non autorizzati dal giudice, siano intimamente collegati con l'espletamento dell'incarico affidatogli. (Conf 2597/71, mass n 353697).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 194

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)