Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016 (Rv. 639158 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Decisione di merito - Pluralità di ragioni singolarmente sufficienti a sorreggerla - Omessa impugnazione di una delle "rationes decidendi" - Inammissibilità del ricorso - Fondamento - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
Il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti. Ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali "rationes decidendi", neppure sotto il profilo del vizio di motivazione. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile un ricorso con cui, censurata la decisione di merito limitatamente alla motivazione circa la tardività delle allegazioni sull'esistenza di un uso aziendale, la parte aveva omesso di contestare la mancata prova dello stesso).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 375
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)