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Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013 (Rv. 625631 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Decisione di merito - Pluralità di ragioni singolarmente autonome a sorreggerla - Ricorso articolato su più censure - Rigetto delle doglianze relative ad una delle "rationes decidendi" - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625631-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

Il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti. Ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali "rationes decidendi", neppure sotto il profilo del vizio di motivazione. (Nella specie, la S.C. era stata investita con un ricorso rimasto carente di specifiche censure avverso la ritenuta fittizietà della sede di una società risultante da una fusione trasfrontaliera - costituente solo una delle tre, autonome ragioni poste a sostegno della impugnata decisione di fallimento - di cui si era, invece, lasciata la valutazione al "prudente apprezzamento della Corte).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 29/05/2000 num. 1346 art. 3, Decreto Legisl. 30/05/2008 num. 108 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)